informazioni / sanzioni

Le sanzioni amministrative, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio, sono le seguenti: 

Per i trasporti urbani:
a.     pagamento della tariffa ordinaria;
b.     sanzione amministrativa pari a 100 volte l'importo del titolo di viaggio dovuto e, comunque, non inferiore a € 77,00, oltre eventuale spesa di notificazione.
Per i trasporti extraurbani: 
c.     pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già  effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
d.    sanzione amministrativa pari a 100 volte la tariffa minima tassabile riferita alla prima fascia chilometrica della tabella regionale e, comunque, non inferiore a € 77,00, oltre l’eventuale spesa di notificazione.


Ufficio Controlleria


Piazza Matteotti, 7 scala D 2° piano
Tel 081 4201285
fax 081 5514414
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00


CHI PUO' SANZIONARE


La verifica dei titoli di viaggio viene effettuata dal personale di verifica, cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa con decreto di nomina del Presidente della Regione Campania. Ogni agente di Polizia Amministrativa è munito di una tessera di riconoscimento numerata. Nell'esercizio delle loro funzioni gli agenti accertatori sono Pubblici Ufficiali.
Sono abilitati a:
•    richiedere l'esibizione di regolare titolo di viaggio
•    richiedere il rilascio delle esatte generalità
•    richiedere l'esibizione dei documenti di identificazione
•    richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine in caso di mancata identificazione
•    sequestrare titoli di viaggio alterati o falsi
•    richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per far allontanare i viaggiatori che pregiudichino l'ordine o la sicurezza del servizio o che comunque rechino disturbo agli altri viaggiatori


VERIFICA DEL TITOLO DI VIAGGIO


Tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di regolare titolo di viaggio, conservarlo per tutta la durata del viaggio e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale di controlleria. 
Chiunque venga trovato sprovvisto del titolo di viaggio sarà considerato trasgressore ed incorrerà nell’applicazione della sanzione amministrativa. Tale trasgressore, se maggiorenne, è tenuto ad esibire un regolare documento di riconoscimento per agevolare la propria identificazione da parte del personale di controlleria.


APPLICABILITA’ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA


Il passeggero è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando:
1.    non è in possesso del titolo di viaggio;
2.    il titolo di viaggio non è stato obliterato o è stato obliterato in maniera irregolare;
3.    la validità del titolo di viaggio è scaduta;
4.    il titolo di viaggio non è valido nell'ambito del percorso effettuato dal cliente o, laddove è prescritto, il percorso non è stato indicato sul titolo;
5.    il titolo di viaggio risulta alterato e/o contraffatto (abrasione rilevante, cancellazione cera, ecc.);
6.    l'abbonamento non è accompagnato da un valido documento di riconoscimento o non è debitamente compilato in ogni sua parte laddove è prescritto;
7.    non è in grado di esibire ai competenti uffici aziendali, laddove previsto, l'abbonamento personale valido o la tessera di riconoscimento entro il termine prescritto di tre giorni successivi alla data della contestazione o notificadel verbale.


ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTO


La sanzione non sarà applicata qualora l’abbonato provveda alla esibizione, entro e non oltre tre giorni dalla data di elevazione del verbale, dell’originale/copia del verbale, del’ll’abbonamento di cui è titolare (in originale) e del documento di riconoscimento presso gli uffici competenti del Consorzio UNICOCAMPANIA, ferma restando la verifica da parte del Consorzio dell’effettiva data di acquisto e/o emissione del titolo di viaggio (art.2, punto 3 L.R. 13/08/98 n°13).
La stessa procedura verrà seguita anche quando il passeggero è in possesso dell’abbonamento, ma è privo del documento di riconoscimento.


COME PAGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE


Il passeggero ha diritto al pagamento della sanzione in misura ridotta, versando, oltre al prezzo del titolo di viaggio evaso ed all’eventuali spese di notifica, una somma pari ad un terzo della sanzione amministrativa intera.
II pagamento dell’oblazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
1.    all’atto della contestazione, nelle mani dell’agente accertante che rilascerà apposita ricevuta;
2.    entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, laddove prevista, del sommario processo verbale di accertamento della violazione:
2.1.    a mezzo di c/c postale n° 40577801 intestato al “CONSORZIO unicocampania Piazza Matteotti 7 80133 Napoli” scrivendo nella causale il numerio di serie e la data di elevazione del verbale
2.2.    presso gli Uffici del Consorzio UNICOCAMPANIA in Piazza Matteotti 7, 80133 –NAPOLI.
In entrambi i casi verrà rilasciata apposita ricevuta.
3.    Nel caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta non abbia avuto luogo nei termini di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, il Consorzio provvederà ad emettere ordinanza/ ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa intera, maggiorata del 20%, oltre il costo del biglietto evaso e le spese di notifica, pagamento da effettuarsi entro 60 gg. dalla data di notificazione della ordinanza/ingiunzione stessa.
4.    Qualora il trasgressore non dovesse effettuare neppure il pagamento dell'Ordinanza ingiunzione nei termini prescritti, il Consorzio procederà alla riscossione della somma dovuta attraverso l'iscrizione a ruolo con relativa emissione di cartella esattoriale. Quest’ultima viene trasmessa al Consorzio Nazionale dei Concessionari dell’ esazione dei tributi che provvederà all'espletamento di tutte le procedure necessarie per la riscossione coatta, fino al pignoramento dei beni, se necessario.
Il trasgressore ha la facoltà, entro 30 giorni dalla data di consegna o di notificazione del processo verbale, di far pervenire, a mezzo servizio postale o mediante consegna a mano, una relazione scritta difensiva redatta su carta semplice o richiedere di essere sentito.
La contestazione della violazione commessa da minori o incapaci è notificata sempre al responsabile degli stessi, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 30/1998.
L'utente che falsifichi i titoli di viaggio ovvero fornisca false dichiarazioni sulla propria identità è punito ai sensi di legge.


NORMATIVA VIGENTE


L’attività di verifica dei titoli di viaggio è disciplinato dalla Legge n°689 del 24 novembre 1981 in materia di “Modifiche al sistema penale”, nonché dal Decreto Legislativo del 30/12/’99 n°507 in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25.06.99 n°205.
In ambito regionale vige la Legge n°13 del 13 agosto 1998 recante disposizioni in materia di “Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione” di cui si riportano i contenuti fondamentali e le innovazioni rispetto alla precedente Legge regionale n°9 del 26.01.87, quest’ultima di recente abrogata dalla L.R. n°7/2000.